L’Antitrust ha avviato un procedimento contro la società Expo Guide per pratica commerciale scorretta nei confronti delle imprese italiane. Come già segnalato in un provvedimento del 5 febbraio 2014, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale di Expo Guide, che ha messo in atto una serie di condotte volte a promuovere un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari online, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, e a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio.

Diverse microimprese, che hanno sottoscritto l’abbonamento, hanno segnalato all’Antitrust di aver ricevuto tramite email richieste di pagamento da parte di un’agenzia di recupero crediti che agisce in nome e per conto di Expo-Guide. E queste richieste sono arrivate dopo la notifica del provvedimento del 5 febbraio 2014.

Si tratta inoltre di richieste di pagamento alquanto particolari: fanno riferimento a somme di denaro sempre più elevate perché, all’importo originariamente richiesto, il professionista aggiunge ulteriori somme a titolo di interessi per ogni sollecito; e spesso contengono anche espressioni intimidatorie di cui Expo Guide si serve per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato. In quest’ultimo caso, l’agenzia di recupero crediti “concede” alle microimprese un periodo di tempo brevissimo (circa una settimana), per procedere al pagamento della somma indicata; scaduto questo termine si minaccia di procedere legalmente al recupero del credito. Il professionista – scrive l’Antitrust nel bolelttino pubblicato oggi – ricorre a frasi quali: “Se non sia la collaborazione da parte Vostra, non abbiamo nessun’altra alternativa che passare la pratica agli avvocati dell’Expo Guide per iniziare le procedure legali per il recupero dell’importo totale del valore contrattuale, più le spese legali”.

L’invio di queste richieste di pagamento costituisce, dunque, la reiterazione di una delle condotte che fanno parte della pratica commerciale considerata scorretta dall’Autorità con la delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014 (notificata il 18 febbraio). Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente alla data di notifica del provvedimento. Ricorrono i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro

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