Maxi multa di 550mila euro a Ryanair per pratica commerciale scorretta: a far scattare la sanzione dell’Antitrust è stato, in particolare, il servizio di assistenza passeggeri, raggiungibile solo attraverso numerazioni a sovrapprezzo. Tantissime le segnalazioni giunte all’Autorità sia da parte di passeggeri sia di Associazioni dei Consumatori che lamentavano l’estrema difficoltà e onerosità nel mettersi in contatto con l’operatore per esercitare specifiche prerogative contrattuali.

Sulla base di queste segnalazioni, il 6 giugno scorso, l’Antitrust ha quindi aperto un procedimento che si chiude oggi con una super sanzione. Tra le varie pratiche scorrette, l’Antitrust menziona: richiesta di assistenza per l’imbarco di persone con ridotta mobilità; scelta di un volo sostitutivo in caso di variazioni al piano di volo disposte dal vettore; modifica della prenotazione effettuata prima del volo; richiesta di restituzione delle somme erroneamente addebitate al  momento della prenotazione e di emissione della fattura commerciale per il volo acquistato, oltre all’utilizzazione dei bonus di credito concessi dal vettore.

L’Autorità ha concesso a Ryanair 90 giorni di tempo entro cui comunicare le iniziative adottate per rimuovere i profili di scorrettezza accertati, sui quali la compagnia ha iniziato a intervenire già nel corso del procedimento, senza tuttavia averli ancora eliminati.

Le misure già adottate dalla società hanno riguardato: l’abolizione del numero a sovrapprezzo dedicato all’assistenza prioritaria, la riduzione delle tariffe per l’assistenza telefonica e l’introduzione di un servizio di assistenza via chat, accessibile dal sito web del vettore, che consente al passeggero di interloquire con un addetto al servizio clienti. Di questo comportamento della compagnia, l’Antitrust ha tenuto conto nella determinazione della sanzione.

Questa decisione – precisa l’Antitrust in una nota – si colloca nell’ambito di altri interventi analoghi adottati dall’Autorità sulle modalità di assistenza ai passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, sull’utilizzo di linee telefoniche a sovrapprezzo per esercitare legittime prerogative contrattuali (ultima la decisione n. 25181 del 12 novembre 2014, su Meridiana Fly – Rimborsi e call center a pagamento, Bollettino ufficiale n. 47/2014).

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