Le due società multate sono Perfoline SA e Perfoline SAS, attive nella vendita di prodotti dimagranti e per la cura della persona. La promozione finita sotto i riflettori dell’Antitrust riguarda la diffusione di messaggi e claim, attraverso siti mono-prodotti ma anche a mezzo stampa, youtube e social network, email e newsletter inviate ai consumatori, per la vendita di una serie di prodotti presentati come dimagranti, e con notevole enfasi. La promozione evidenziava, afferma l’Autorità nel suo ultimo bollettino, “i risultati immediati, semplici e duraturi in termini di perdita di peso, ottenibili per effetto della mera assunzione dei prodotti in questione, non essendo necessario intraprendere alcuna attività sportiva o un regime alimentare ipocalorico ed equilibrato”.

Dimagrire senza sforzi eccessivi e in maniera duratura attraverso prodotti a base di sostanze naturali quali carciofo, caffè verde, cavolo, peperoncino, aceto di sidro di mele e maté verde: questa l’allettante promessa, veicolata da affermazioni di grande enfasi – “Perdere peso velocemente: con gli incredibili poteri dimagranti del carciofo in una capsula iper-concentrata” è la promessa di “Carcioforte”, presentato come “un vero distruttore di grassi, il migliore mai offerto a tutti coloro che soffrono a causa dei chili di troppo e per i quali prima nulla aveva funzionato”. Viene vantato, con lo stesso stile enfatico e allettante, anche “il potere dimagrante della zuppa di cavolo finalmente in una capsula”. E c’è la promessa di poter dimagrire semplicemente aiutandosi con l’assunzione di “capsule iperconcentrate a base di caffè verde”.

I prodotti la cui assunzione avrebbe dovuto consentire risultati eccezionali in termini di perdita di peso sono diversi: si tratta di “Carcioforte”, “CaféForm”, “Cavolo Forte”, “Decaburner”, “Maggie Drozd”, “Total Fit 2020”, “GlucoBurner”, “Slim 5”, “Abrelax 3”, “Caffè Verde Forte Plus”, “Ketomang Express Forte”.

Il primo aspetto ritenuto censurabile riguarda la natura dei prodotti. Spiega l’Antitrust: “I contenuti informativi riportati principalmente nei Siti, ma anche a mezzo stampa, youtube e social network, email/newsletter, lasciano tutti intendere -nel loro complesso -che l’assunzione dei Prodotti è sufficiente, di per sé, a dimagrire in modo considerevole e in breve tempo, senza necessità di ricorrere ad un regime alimentare ipocalorico e/o ad un esercizio fisico controllato e senza alcun rischio per la salute (ad es.15 kg in 9 settimane/34 kg in 5 mesi/22 kg in 4 mesi)”.

C’è poi l’omissione di informazioni: non c’è “un adeguato e chiaro riferimento circa la necessità di condurre una dieta ipocalorica ed una proporzionata attività fisica”. A questo si aggiunge la particolare vulnerabilità dei consumatori cui i prodotti sono rivolti: “I messaggi, ponendo grande enfasi sulla rapidità e consistenza del dimagrimento promesso, nonché sulla facilità del suo conseguimento (“senza privazioni” e “non rinunciavano ad i loro piatti preferiti”), promuovono i Prodotti in modo tale da farli percepire come rimedi in grado di risolvere un problema, quello del peso in eccesso, molto diffuso e sentito dai consumatori che ne sono affetti: questi ultimi, proprio in ragione della situazione in cui versano, appaiono infatti particolarmente vulnerabili e più facilmente “agganciabili””.

L’Antitrust ha dunque multato Perfoline SA per 250 mila euro e Perfoline SAS per 400 mila euro.

“La condotta oggetto di analisi – spiega l’Antitrust – si sostanzia nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive per la promozione di numerosi prodotti con efficacia dimagrante, idonee ad alterare il processo volitivo del consumatore medio cui sono rivolte. La pratica è stata artatamente concepita e parcellizzataper ricondurla ad un unico professionista estero, Perfoline SA, occultando in tal modo l’operato altrettanto essenziale di Pefoline SAS con riguardo al confezionamento e alla diffusione dei messaggi in questione. Tale strategia risulta essere preordinata a rendere oggettivamente difficile per il consumatore individuare quale sia l’effettivo responsabile della vendita nonché, presumibilmente, a ridurre il potenziale rischio di incorrere in contestazioni per illeciti di carattere amministrativo e nelle conseguenti sanzioni pecuniarie”.

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