Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC FVG) evidenzia le nuove norme in materia di protezione dei Consumatori che rafforzano la tutela in materia di “Saldi, clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, comunicazioni commerciali non veritiere, siti di comparazione, recensioni online, secondary ticketing, diritto di recesso nel settore delle vendite porta a porta” le quali entreranno in vigore il 2 aprile c.a., in attuazione della Direttiva UE 2019/2161.

Ma cosa cambierà realmente per i Cittadini con l’entrata in vigore delle nuove norme?:
– La prima innovazione riguarda i saldi di fine stagione – troppo spesso abbiamo assistito all’ “espediente” dei Commercianti di alzare i prezzi al pubblico prima dell’applicazione della percentuale di sconto: una prassi che ora non potrà più essere attuata. Per qualsiasi tipo di prodotto in saldo si dovrà indicare il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni, così da bloccare sconti fasulli e finte campagne promozionali!.

– la seconda miglioria introduce “maggiori tutele per chi apre la porta a Venditori e firma presso il proprio domicilio contratti di acquisto di beni o forniture di servizi (luce, gas)”: il decreto prolunga a 30 giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore (o di escursioni organizzate per vendere prodotti).
– diventa poi pratica ingannevole la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (cosiddetto dual quality): una vera “rivoluzione” sul fronte di quelle pratiche che, grazie a web e social network, sono ormai diffusissime e influenzano le scelte dei consumatori: “con le nuove norme saranno ingannevoli la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; la rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; l’utilizzo di false o non verificate recensioni dei prodotti false: questo significa che i comparatori online di beni e servizi (assicurazioni, telefonia, contratti luce e gas) così come chi realizza test comparativi di prodotti, dovranno non solo rivelare i parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca, ma anche indicare con chiarezza ai consumatori quando i risultati sono frutto di un accordo commerciale stipulato tra la piattaforma di comparazione e una società che figura tra quelle pubblicizzate dalla medesima piattaforma.
– inoltre, in tema di recensioni, sempre più usate dai consumatori nella scelta di beni e servizi da acquistare, saranno vietate quelle false, e gli operatori dovranno – pena pesanti sanzioni – dare indicazioni agli utenti circa le misura adottate, allo scopo di garantire che le recensioni pubblicate siano effettivamente veritiere e provengano da consumatori che hanno acquistato o utilizzato il prodotto”.
– Stop anche alla piaga del “secondary ticketing”, con i professionisti che non potranno più rivendere (spesso a prezzi stellari) biglietti per eventi come concerti, spettacoli, acquistati con strumenti automatizzati in grado di eludere i limiti previsti dalla legge.

– in caso di pratica commerciale scorretta, il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro, ricorda che con l’attuazione delle nuove norme vengono introdotte anche “sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i Consumatori lesi potranno adire il Giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito.

Da ultimo, per quantro attiene la pratica dual quality  nel settore alimentare, con riguardo – ad esempio – “ad alimenti che vengono spacciati uguali ad altri, ma che magari hanno una quantità di pesce o carne inferiori o nei quali vengono utilizzati edulcoranti artificiali rispetto ai naturali” non è semplice riconoscerne la presenza; infatti, i gruppi alimentari non sono obbligati a proporre prodotti identici al 100% nei differenti mercati europei. Ci sono alcune variabili che devono essere considerate come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o i gusti dei consumatori di uno specifico Paese. L’AGCM, quindi, per considerare ingannevole e sanzionare la pratica del Venditore dovrà  analizzare caso per caso e verificare che l’annuncio, l’etichetta o altri elementi, inducano il Consumatore ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso!.

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