Preg.mi Associati /Risparmiatori, siamo ad informarVi che, in data 1luglio 2019, è stato pubblicato il portale del Fondo Indennizzo Risparmiatori nel sito Consap e come potete vedere la presentazione dell’istanza di rimborso è particolarmente complessa in quanto volta ad estromettere chi non ne abbia diritto. (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ )
Allo scopo la ns. Associazione ha attivato uno Sportello “Assistenza accesso FIR” proprio per agevolare la consegna dei documenti.
Come tutte le leggi (G.U. dd.11/06/’19) anche questa necessita di un suo specifico dettato attuativo in parte già emanato ed in parte di prossima integrazione con la quale si consentirà l’effettivo avvio della procedura di rimborso al FIR attraverso la presentazione delle istanze di cui sopra.
Già sappiamo che la procedura non sarà di facile predisposizione poiché le richieste documentali e le dichiarazioni autenticate determineranno facilmente una moltitudine di desistenze, e quindi di rinunce, alla presentazione della domanda di rimborso, in particolar modo per quelle persone anziane e/o non particolarmente avezze alla burocrazia amministrativa che come ben sappiamo rappresenta la stragrande maggioranza della platea degli aventi diritto.
Sarà, dunque, importante l’apporto ed il sostegno amche della ns. Associazione e quindi di concreto aiuto nella formazione del fascicolo elettronico che dovrà essere trasmesso entro il termine stabilito dalla legge, pena il rigetto della domanda.
Di seguito siamo a specificarVi come dovete agire per ottenere il rimborso:
il Portale consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell’iter istruttorio corrispondente. Le domande dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla data che verrà indicata da un successivo decreto ministeriale. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l’ordine di presentazione.
Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente tramite il portale):
- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
- dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
- la data di decesso del risparmiatore;
- i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
- l’esclusione che vi siano altri successori;
- la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di acquisire, esclusivamente in via telematica, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario direttamente da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
Accesso al FIR con accertamento della Commissione limitato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi (procedura agevolata)
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).
All’istanza deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto, al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018.
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.
Accesso al FIR condizionato a valutazione della Commissione sulla sussistenza della violazioni massive, nonché del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito (procedura di tipo arbitrale)
Per coloro che non rientrano nelle sopra indicate soglie reddituali o patrimoniali, l’erogazione dell’indennizzo è condizionata ad una valutazione della Commissione tecnica costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzata a verificare, per ciascuna posizione individuale, la sussistenza della violazioni massive, da parte della Banca, degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, nonché del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito (procedura di tipo arbitrale).
Per supporto diretto, scrivere a: assistenza-azionisti-pop-venete@mdc.fvg.it e/o chiamare: Uff. 0432 490.180 r.a. Cell. 335/ 5830.536 – Cell. 347 8624.225