Il cambio della valuta tradizionale in una virtuale, tipo “bitcoin”, è esente dall’Iva. Lo precisa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza pubblicata oggi in cui spiega che la direttiva 2006/112/CE esonera dall’applicazione dell’Iva le operazioni relative “a divise, banconote e monete con valore liberatorio”. Sarebbe difficile, visto il contesto delle operazioni, determinarne la base imponibile e l’importo dell’Iva detraibile.
Il caso su cui è intervenuta la Corte è quello della controversia tra un cittadino svedese e l’amministrazione finanziaria del suo Paese. Il cittadino ha fornito servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale “bitcoin” e viceversa. Il bitcoin è una valuta virtuale utilizzata per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che l’accettano; gli utenti possono acquistare e vendere tale valuta in base a tassi di cambio. Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il cittadino ha chiesto un parere alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’Iva all’acquisto e alla vendita di unità di “bitcoin”. Secondo la commissione tali operazioni si considerano esenti da Iva, ma l’amministrazione finanziaria svedese ha proposto ricorso contro tale decisione.
Nella sentenza odierna, la Corte statuisce che le operazioni di cambio di valute tradizionali contro la valuta virtuale “bitcoin” (e viceversa) costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della direttiva, dato che esse consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento e che sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato dal cittadino e il corrispettivo ricevuto dallo stesso, ovvero il margine costituito dalla differenza tra il prezzo al quale egli acquista le valute e il prezzo cui le valute sono vendute ai clienti.
La Corte afferma anche che tali operazioni sono esenti dall’Iva in forza della disposizione riguardante le operazioni relative “a divise, banconote e monete con valore liberatorio”. Infatti, escludere operazioni come quelle programmate dal cittadino dalla sfera di applicazione di tale disposizione priverebbe quest’ultima di parte dei suoi effetti, alla luce della finalità dell’esenzione, che consiste nell’ovviare alle difficoltà insorgenti nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie quanto alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’Iva detraibile.