Pubblicare la “black list” dei morosi sul sito del Comune è irragionevole, vessatorio e lesivo della dignità della persona. I Comuni, quindi, non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legge non prevede tale obbligo, che comunque non può essere introdotto con un Regolamento dell’ente locale. Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l’intenzione dell’ente locale di mettere online una black list con i nomi dei morosi.
Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili: intanto il Comune non può introdurre tale obbligo con un proprio regolamento né una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione online rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione online dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la stessa normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere online informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.
Oltre a queste criticità “normative” c’è anche una violazione del principio di legalità sotto il profilo temporale, poiché l’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione online è stata deliberata con effetto retroattivo. L’iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall’ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona