Se compri un biglietto aereo a/r Alitalia e per qualche impedimento non utilizzi l’andata rischi di perdere anche il ritorno. Soprattutto per le rotte internazionali. Si tratta di una pratica commerciale scorretta più volte richiamata dall’Antitrust. Ma la compagnia di bandiera non ha corretto il tiro a sufficienza, o comunque non fornisce informazioni corrette e complete su tale opzione. Pertanto l’Antitrust ha avviato un nuovo procedimento per pratica commerciale scorretta.

Il primo provvedimento dell’Antitrust risale ad ottobre 2013, quando l’Autorità ha deliberato che le limitazioni previste da Alitalia CAI in caso di mancata fruizione di una delle tratte di un biglietto aereo andata e ritorno o con destinazioni multiple, relative all’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale (no-show rule), costituivano una pratica scorretta.

Tali limitazioni riguardavano, in particolare: le modalità informative ai consumatori dell’esistenza della no-show rule all’atto dell’acquisto; la mancata previsione di una specifica procedura con la quale il consumatore potesse informare Alitalia CAI dell’intenzione di fruire del servizio di trasporto successivo pur non avendo fruito del precedente, senza che ciò fosse giustificato da un’effettiva assenza di posti disponibili e senza che fosse previsto dalla compagnia un rimborso per il servizio unilateralmente annullato che Alitalia CAI poteva riallocare offrendolo nuovamente sul mercato.

L’Antitrust ha quindi vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale, ma con il provvedimento del 12 novembre 2014, l’Autorità ha accertato la violazione di tale delibera da parte di Alitalia CAI. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che la procedura per la riconferma del volo di ritorno di un viaggio A/R (o multitratta) descritta da Alitalia CAI nella relazione di ottemperanza e nella relativa integrazione non consentiva di rimuovere appieno i profili di scorrettezza accertati. Infatti, tale procedura non risultava ancora pienamente idonea a concretizzare quell’effetto di contemperamento tra l’applicazione della no-show rule e la legittima esigenza del vettore di programmare la propria capacità di trasporto per una corretta allocazione della stessa, da un lato, con le altrettanto legittime esigenze dei passeggeri di fruire del volo di ritorno, dall’altro.

Infatti nel periodo gennaio-maggio 2015, alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione di questa pratica commerciale scorretta.

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