La direttiva europea sulle acque non ammette progetti che deteriorano lo stato di un fiume. Gli obblighi della normativa, che riguardano la prevenzione del deterioramento delle acque e l’obbligo di proteggere e migliorare il loro stato, si applicano anche a progetti particolari, come quelli che prevedono l’aumento della profondità di un fiume navigabile. La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea scaturisce dal caso sollevato in Germania su progetti di intervento su un fiume.
Nel dettaglio, la questione è stata sollevata dalla Federazione tedesca per l’ambiente e la protezione della natura che contesta dinanzi alla Corte suprema amministrativa l’autorizzazione rilasciata dall’autorità federale competente a incrementare la profondità di diverse parti del fiume Weser nel nord della Germania, per consentire il passaggio di navi container più larghe nei porti di Bremerhaven, Brake e Brema. Secondo la Federazione, i progetti non avranno solo effetti immediati sul dragaggio e sullo scarico del materiale residuo ma comporteranno conseguenze idrogeologiche e morfologiche sui tratti di fiume interessati: fra queste, la velocità delle correnti sarà più elevata sia con la bassa sia con l’alta marea, il livello dell’alta marea aumenterà e quello della bassa marea si abbasserà, si verificheranno un incremento della salinità in alcune parti del fiume e un maggiore interramento del letto del fiume al di fuori del solco fluviale.
La Corte di Giustizia ha oggi stabilito che lo scopo ultimo della direttiva quadro sulle acque consiste nel conseguire, mediante un’azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali dell’Unione in vista del 2015. Gli obiettivi ambientali che gli Stati sono tenuti a seguire comportano dunque due obblighi, quello di impedire il deterioramento delle acque superficiali e quello di proteggere, migliorare e ripristinare tutti questi corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015. Non sono solo obblighi di principio ma si applicano anche a progetti particolari. La Corte ha dunque stabilito che gli Stati “sono tenuti – salvo concessione di una deroga prevista dalla direttiva – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista dalla direttiva”.