Obbligo di separazione del marchio fra distributore e venditore della stessa società di energia. E con esso separazione della comunicazione e degli spazi commerciali. Il tutto deve diventare più chiaro ed evitare ogni rischio di confusione per il consumatore. È quanto prevede una delibera dell’Autorità per l’energia (296/2015/R/COM), adottata dopo un ampio processo di consultazione, che fissa gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore elettrico e gas. Informa l’Autorità: “Per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario – elettrico o gas – non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti; le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell’elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela”.

Gli obblighi di separazione del marchio e della comunicazione andranno assolti entro il 30 giugno 2016 (è il debranding, previsto dalle direttive europee del c.d. ‘terzo pacchetto energia’, recepito con il decreto legislativo 93/11): in questo caso l’’Autorità lascia la libertà alle imprese di decidere quale tra l’attività di distribuzione o vendita dovrà modificarli. La società dovrà garantire l’applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto. Gli obblighi di separazione degli spazi commerciali e dei canali di interfaccia con i clienti dovranno invece essere assolti entro il 1° gennaio 2017.

L’Autorità prevede anche una maggiore tutela sul trasferimento di informazioni sensibili, come i dati sulla morosità: viene infatti rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosità, tra il distributore e le imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all’interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell’Autorità. Si tratta di misure che, spiega l’Autorità, “vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l’obbligo di separazione delle banche dati dell’attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza. Più in generale, l’Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII)”.

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