Devono essere offerte tariffe sociali ad alcune categorie di consumatori, come chi ha bassi redditi, per gli abbonamenti di telefonia e Internet a postazione fissa, mentre la normativa europea non stabilisce l’obbligo tariffario di natura sociale per comunicazioni e abbonamenti internet mobili. Questo quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sull’applicazione della direttiva sul servizio universale.
La direttiva «servizio universale» definisce l’insieme minimo di servizi che deve essere accessibile a tutti gli utenti e consente agli Stati membri di richiedere alle imprese designate di proporre ai consumatori opzioni o formule tariffarie speciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso ai servizi considerati. Gli Stati possono ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
La pronuncia della Corte scaturisce da un caso in Belgio, dove nel 2013 la Base Company e la Mobistar, due operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica, hanno proposto dinanzi alla Corte costituzionale belga un ricorso diretto all’annullamento del meccanismo di finanziamento previsto nella legge belga che traspone la direttiva «servizio universale»: questo impone un contributo agli operatori il cui fatturato raggiunga o superi determinate soglie, in modo da finanziare il costo netto della fornitura di condizioni tariffarie particolari ad alcune categorie di beneficiari. La Corte costituzionale ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se le tariffe speciali e il finanziamento previsto nella direttiva “servizio universale” si applichino anche ai servizi di comunicazione mobile e di abbonamento internet. E la Corte ha precisato che queste riguardano la garanzia della connessione in postazione “fissa” a una rete di comunicazione pubblica.
“I servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’insieme minimo dei servizi universali definito dalla direttiva, poiché la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Del pari, i servizi di abbonamento Internet mobile non rientrano in detto insieme minimo – spiega la Corte – Per contro, i servizi di abbonamento Internet sono inclusi in tale insieme qualora la loro fornitura presupponga una connessione a Internet in postazione fissa”. Tutto questo però non preclude che anche questi servizi siano presi in considerazione. “Gli Stati membri sono liberi di considerare i servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso servizi di comunicazione mobile, come servizi obbligatori supplementari, ai sensi della direttiva «servizio universale» – aggiunge la Corte – In tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un meccanismo di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese”