La Corte spiega che l’onere gravante sul consumatore è limitato all’obbligo di denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità. In questa fase il consumatore non è tenuto a produrre la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene, né ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie.

Come funziona la ripartizione dell’onere della prova (quali sono gli elementi che devono essere dimostrati dal consumatore)? Chiede il giudice. La Corte spiega che qualora il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene, la direttiva alleggerisce l’onere della prova che grava sul consumatore prevedendo che si presuma che il difetto esistesse al momento della consegna. Per usufruire di tale alleggerimento dell’onere probatorio, il consumatore deve tuttavia produrre la prova di determinati fatti.

In primo luogo, deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest’ultimo o, ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene. Il consumatore è tenuto a dimostrare solamente l’esistenza del difetto. Egli non è tenuto a provarne la causa né a dimostrare che la sua origine è imputabile al venditore.

In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformità si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene.

Una volta dimostrati tali fatti, il consumatore è dispensato dall’obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene. Il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, «allo stato embrionale», nel bene al momento della consegna.

Grava allora sul professionista l’obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine o la sua causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna.

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