Anche il Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 146 del 20 marzo 2015 boccia il ricorso di Fidenato proposto contro la legge regionale n. 5/2014 che vieta, fino all’approvazione definitiva delle misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla sua entrata in vigore, la coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale. A darne notizia è la Task Force per un’Italia libera da OGM.
Secondo l’agricoltore friulano la Regione non avrebbe avuto la competenza ad adottare un provvedimento restrittivo della sua libertà di coltivare, ma il Tar ha bocciato su più fronti le lamentele del ricorrente ricordando, in particolare, che le misure di coesistenza sono adottate a livello di Stati membri sulla base dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, come ammesso anche dalla Corte di giustizia nella causa C-36/2011 del 6 settembre 2012 e che in ambito nazionale la materia “agricoltura” è di competenza esclusiva delle Regioni.
Nel condividere in pieno le considerazioni del Consiglio di Stato espresse nella sentenza n.605 che ha definitivamente respinto il ricorso di Fidenato contro il decreto interministeriale del 12 luglio 2013, il cui termine di 18 mesi è stato di recente prorogato, il Tar Friuli Venezia Giulia ribadisce la centralità del principio di precauzione che deve guidare l’azione di tutti i livelli di governo, comprese le Regioni.