In F.V.G. è fissata per il 04 Gennaio p.v. la fatidica data d’inizio dei saldi che durerà sino al 31 Marzo p.v., benchè pre-saldi, vendite private e promozioni speciali siano in corso in qualsiasi periodo dell’anno, peraltro con negozi online e piattaforme e-commerce multimarca che inducono gli stessi Consumatori a confondere le vendite promozionali con i saldi di fine stagione!. Infatti, i saldi, si applicano solo a prodotti che abbiano una stagionalità, come abbigliamento e accessori moda, seguendo una disciplina giuridica complessa che va dalla comunicazione preventiva dell’inizio delle vendite di fine stagione all’obbligo del doppio prezzo in cartellino.
Il Pres. reg.le di MDC FVG, R.G. Englaro: “dal 1 luglio 2023 sono in vigore le misure sugli sconti di fine stagione previste dal Decreto Lgv. n.26 in attuazione della Direttiva Ue 2019/2161, imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce, prevedendo inoltre sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette!;
alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi non è attuabile: la normativa vigente prevede l’obbligo per i Negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei Consumatori nei 30 giorni precedenti.
Quindi quando gli sconti divengono progressivamente più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. I Commercianti che non si atterranno a tale regola, vanno incontro ad una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro!!”.
Una misura che si applica non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce!”.
Da indagine a campione effettuata dallo Sportello Sos Consumer MDC FVG, considerato il calo delle vendite e la crisi dei consumi, 1 Famiglia su 4 in Friuli V.G. approfitterà delle vendite promozionali con una spesa media di €. 115 a persona), ma attenzione ai ribassi, solitamente reclamizzati in vetrina, del -50%/-60%; il consiglio di MDC FVG è di non farsi incantare da sconti troppo elevati e di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare diffidando di riduzioni troppo elevate, superiori al 30% – 40%!.”
Salvo nell’Alta moda, infatti, un Commerciante non può avere ricarichi così alti. Con percentuali così grandi, dovrebbe vendere sottocosto!!!.
Il Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G. (MDC FVG) consiglia ai Cittadini consumatori di prestare massima attenzione se non si vuole incappare in clamorose fregature e apre, presso le sedi locali dislocate in tutto il territorio, lo Sportello “SOS Consumer” che offre consulenza e informazione tramite gli esperti:
Sono tre le regole per evitare di venire truffati in periodo di saldi:
1.verificare i prezzi almeno una settimana prima dell’inizio ufficiale dei saldi
2. fare attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate
3. diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale
Si rammenta che la Normativa sui saldi sottostà a precise regole che i Commercianti sono tenuti ad osservare e che spetta anche ai Consumatori far rispettare:
– il periodo di saldi non sospende la normativa di legge in vigore a tutela dei Consumatori sulla garanzia dei beni di consumo;
– Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Il Negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.
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il Consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione (se la riparazione risulta impossibile, troppo complicata o troppo costosa), alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto con la restituzione del bene e la restituzione di quanto pagato;
– Non c’è più necessità, come stabilito dall’art.133 del Codice del Consumo “con le modifiche apportate dal D. Lgs. 170/2021” che il Cittadino acquirente deve denunciare “al Venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”.
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La garanzia di conformità è una garanzia legale con durata biennale; l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna, in caso di beni usati le Parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno (Art. 133 CdC – Resp.tà del Venditore)
– in caso di mancato rispetto della normativa sui saldi rivolgersi alla Polizia Municipale e segnalare l’accaduto sia alle sedi territoriali delle AA.CC. ;
si può scrivere una mail a sportello-sos-consumer@mdc.fvg.it oppure chiamare lo 0432/490.180 r.a. (dal lunedì al venerdì) oppure consultare il Portale interattivo www.mdc.fvg.it.
Saldi d’Inverno_ 2025_Mdc Fvg_Sportello SOS Consumer
Saldi d’Inverno 2025_ Decalogo di consigli anti-fregatura_ Mdc Fvg