La recente Ordinanza della Sezione III^ Civile della Cassazione n. 10686/2023, nello specifico ha stabilito che “va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.” E’ molto difficile  che una vettura aumenti di valore dopo essere stata riparata, a meno che non sia sostituito il motore o il cambio. La Cassazione, ribadendo il diritto dei proprietari di auto ad ottenere un risarcimento in caso di sinistro anche quando il costo degli interventi di riparazione supera il valore commerciale della vettura, rivoluziona il settore delle autoriparazioni.

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro, evidenzia: sino ad oggi le Compagnie di Assicurazioni, che peraltro usano listini con valori commerciali dell’usato penalizzanti e sbilanciati al ribasso, hanno indotto molti Assicurati a rottamare le proprie auto sostenendo l’antieconomicità delle riparazioni. Ora, per decisione della Cassazione, sarà finalmente l’automobilista a scegliere tra la riparazione dell’autovettura e la rottamazione. Solo nel 2022 sono state rottamate in Italia 1.051.994 autovetture, per ogni 100 nuove auto immatricolate ben 79 hanno subito una rottamazione, nonostante in molti casi le stesse vetture avrebbero potuto essere riparate e tornare a circolare in tutta sicurezza, gravando gli stessi Cittadini Consumatori di ulteriori oneri e spese!!.

Il Resp.le del settore Giuridico MDC FVG, Sergio De Falco, precisa che, da tempo i Giudici ritengono lecito risarcire riparazioni il cui costo non supera “notevolmente” il valore di mercato del veicolo ma ora la Cassazione ha fatto di più: in un caso dove il danneggiato aveva richiesto “una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo” ha infatti chiarito che, pur dovendo “tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo“, il limite per il risarcimento individuato dai Giudici è che non vi sia un aumento di valore del veicolo.

In tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
tanto ritenuto, risulta fondata la censura della A.A. laddove ha lamentato che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di “una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo”, senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro!

Lo Sportello Vertenze MDC FVG resta a disposizione di tutti gli Utenti per una disamina della propria pratica ed erogare un parere giuridico motivato, scrivendo a: centrogiuridico@mdc.fvg.it e/o chiamando il numero verde 800-324.520

Ct._Riparazioni Auto ex post Sinistro_Sent. Cass. n. 10686_2023_No a rottamazione_MDC FVG

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