Atzori: “Il Risparmiatore ha diritto al rendimento dei buoni postali secondo le condizioni riportate sui titoli” “Sportello MDC FVG dedicato ai Risparmiatori per la verifica degli interessi maturati”
Nel corso del 2019 sono scaduti o sono ormai prossimi alla scadenza molti buoni postali fruttiferi della serie O, P e Q, sottoscritti dai Consumatori e per i quali Poste It. si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro degli stessi.
Si tratta di buoni postali emessi successivamente al Giugno 1986 ( dal 14 luglio 1986 in avanti si possono esaminare tutti i buoni delle serie O, P, Q anche se già incassati) data in cui l’allora Ministro del Tesoro con Decreto ministeriale (pubblicato in GU 28.06.1986, n. 148) aveva modificato i rendimenti, con effetto retroattivo e in misura fortemente negativa, dei buoni fruttiferi, per i quali le tabelle apposte sul retro degli stessi e riportanti i rendimenti per i prossimi trent’anni riportano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.
Ciò che sta accadendo a molti Risparmiatori, come sottolineato da Agostino Atzori del Movimento Difesa del Cittadino F.V.G., è che <<per questi buoni postali la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza 13979/2007, ha affermato il diritto dei Consumatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale, affermando che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi (…), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.>>.
Contraddicendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, ancora oggi Poste It. si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro degli stessi.
Emblematico è l’ultimo di una serie di casi di due sorelle che, per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dai defunti genitori e da questi lasciati in eredità (le quali prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50.000 euro) si sono visti negare da Poste Italiane, al momento della presentazione dei buoni, la corresponsione di quanto indicato sugli stessi, ricevendo solamente l’importo di euro 30.000 in ragione della modifica del rendimento, da parte del Governo, nel giugno del 1986.
Il diritto dei consumatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato anche dall’Arbitro Bancario Finanziario che, in numerose sue decisioni, ha altresì riconosciuto il diritto dei possessori di buoni per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20°, ad ottenere per gli anni compresi dal 21° al 30° l’originario rendimento previsto nella tabella.
Il Movimento Difesa del Cittadino FVG invita tutti i possessori di Buoni Fruttiferi Postali, che sono scaduti o stanno scadendo, a rivolgersi allo Sportello regionale MDC FVG di Udine telefonando al numero dedicato 0432 490.180 r.a. o scrivendo all’indirizzo email anomaliefinanziarie@mdc.fvg.it per far controllare i propri buoni e verificare il diritto ad ottenere l’applicazione dei rendimenti riportati nel buono stesso.