Che il Cittadino contribuente sia da anni letteralmente depredato da una fiscalità locale fuori controllo dalle aliquote ormai insopportabili da strati sempre più ampi della popolazione è una realtà nota.

La tassa rifiuti Tares poi divenuta Tari nel 2014 è tra i balzelli più odiati, anche perché è di fatto una vera propria patrimoniale sui metri quadri della propria casa a prescindere dalla produzione di rifiuti e dal servizio di raccolta e smaltimento  spesso inefficiente o del tutto assente.

Il Pres. del Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G., R.G. Englaro sottolinea: Dopo l’illecita applicazione di tariffe diverse più alte ai non residenti, ecco la nuova grande truffa svelata l’altro ieri dal Sottosegretario all’Economia Pier Carlo  Baretta  in risposta alla  interrogazione in Commissione Finanze di un Deputato 5 Stelle (personalmente siamo e restiamo apartitici ma resta doveroso darne atto) .

Nella Tares, e quindi anche nella Tari che ne ha preso il posto dal 2014, «la parte variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune».

Nel caso, frequentissimo, di abitazioni a cui siano collegate pertinenze come il garage o la cantina, il calcolo corretto deve sommare i metri quadrati, e poi applicare le tariffe.

Il Calcolo illegittimo sviluppato sino a oggi da centinaia di Comuni Italiani divide invece l’abitazione dalle sue pertinenze. E replica la quota variabile per tutte le pertinenze, come se la presenza di garage e cantina moltiplicasse la capacità degli abitanti di produrre rifiuti (la quota variabile serve a misurare il conto sulla base dell’utilizzo del servizio).

Il Sole 24 Ore stima che per una Famiglia di quattro persone che vivono in un appartamento da 100 metri quadrati con box e cantina, il calcolo corretto porta a una Tari annua da 391 euro, quello illegittimo la gonfia fino a 673 euro. 

Il Pres. del Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G., rimarcaAnche in questo caso è nostro dovere di associazione di consumatori far partire una campagna per il recupero di queste somme indebitamente fatte pagare agli utenti che possono legittimamente nostro tramite richiedere il rimborso ai Comuni in autotutela attraverso il modello che abbiamo predisposto
e che resta a disposizione presso la ns. sede regionale di Udine (insieme a quello per i proprietari non residenti vittime di analoga rapina da parte dei Comuni).

Sono migliaia in ogni provincia i Cittadini interessati da questa vera e propria truffa e, ricordiamo a Tutti, che per verificare se il Comune che vi interessa abbia applicato o meno tale moltiplicatore illegittimo della quota variabile, potrete accertarlo con facilità sul seguente sito messo a disposizione dal MEF.

www1.finanze.gov.it

La prescrizione delle somme indebitamente pagate quale “quota variabile” è di 5 anni ed il Comune dovrà rispondere alla istanza in autotutela entro 90 giorni decorsi i quali il contribuente dovrà impugnare il silenzio rifiuto dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale entro 5 anni.

Laddove il comune invece notificasse un diniego espresso di rimborso, la contestazione dovrebbe essere mossa non oltre i 60 giorni dalla notifica del diniego stesso.

Se il contribuente non ha pagato l’avviso bonario, di regola viene notificato un atto di liquidazione contenente la sola tassa, oltre le spese di notifica In questo caso, occorre impugnare la liquidazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

Spesso la tassa rifiuti è gestita da un soggetto diverso dal comune (ad esempio, il gestore del servizio rifiuti ATO). In tale eventualità, qualora il terzo agisca a nome proprio (concessionario del servizio), tutti gli atti andranno indirizzati a questi, e non al comune. Anche il ricorso dovrà essere proposto contro il concessionario, senza necessità di chiamare in causa anche l’ente locale.

Avanti tutta con questa nostra nuova battaglia per i diritti dei Cittadini contribuenti!!

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