Sanzioni per oltre sei milioni di euro a sette imprese di energia e gas che operano nel mercato libero per l’attivazione di forniture non richieste: è quanto ha deciso l’Autorità Antitrust che ha chiuso una serie di procedimenti sull’offerta e sulla conclusione di contratti a distanza di energia elettrica e gas nel mercato libero, fatti attraverso il porta a porta e il teleselling. Le società multate (con sanzioni di importo diverso) sono ENEL Energia, ENI, ACEA Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin.

Le multa sono state commisurate alla dimensioni delle aziende e alla gravità delle violazioni al Codice del Consumo riscontrate dall’Autorità: sanzioni dunque di 2 milioni 150 mila euro a Enel Energia e di 2 milioni 100 mila euro a Eni600 mila euro di multa ad Acea Energia366 mila euro la sanzione per Hera-Comm, 340 mila euro quella per Green Network, 320 mila euro a Beetwin e 200 mila euro la sanzione per Gdf Suez Energie.

I procedimenti sono stati avviati fra ottobre 2014 e aprile 2015 sulla base di numerose segnalazioni di Consumatori singoli, Associazioni di Consumatori ( MDC in testa)  e Imprese concorrenti e nel corso delle istruttorie l’Autorità per l’energia ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa tra le due Autorità. Le ispezioni presso le imprese si sono avvalse, inoltre, della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Per l’Autorità Antitrust gli operatori di energia “hanno alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo. Queste pratiche sfruttavano il contesto di “asimmetria informativa” in cui avvengono le scelte dei consumatori,  a causa della complessità intrinseca delle offerte commerciali di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero”.

Le modalità esaminate e contestate riguardano infatti la conclusione di contratti di energia senza il consenso del consumatore, cui faceva seguito l’attivazione della fornitura non richiesta e la richiesta di pagamento non giustificata; la conclusione di contratti senza che il consumatore avesse un’adeguata informazione sull’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da limitare notevolmente la sua capacità di prendere una decisione consapevole in merito all’offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti. Sono stati inoltre contestati ostacoli al diritti di ripensamento, mancata trattazione dei reclami inoltrati dai consumatori, nonché il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali commerciali o a distanza introdotti dalla Consumer Rights Directive (recepita dal D.Lgs. 21/2014).

Le imprese hanno promesso che interverranno per modificare il modo in cui i contratti vengono conclusi mettendo a disposizione l’informazione precontrattuale prima che il consumatore sottoscriva il contratto e prevedendo una seconda telefonata di conferma, e questo ha portato a un alleggerimento delle sanzioni.

Spiega l’Antitrust che “le imprese interessate metteranno a disposizione del consumatore la documentazione contrattuale (o almeno le informazioni pre-contrattuali previste dal Codice del Consumo) prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato alla conclusione del nuovo contratto. Tutti gli operatori effettueranno inoltre una seconda telefonata, per verificare che la documentazione contrattuale e il consenso del consumatore siano stati effettivamente ricevuti, in mancanza dei quali la proposta di contratto verrà annullata. L’Antitrust, riconoscendo che le misure prospettate possono significativamente contribuire a permettere ai consumatori una scelta informata e consapevole sulle nuove forniture e quindi a rendere l’attivazione non richiesta o non consapevole un mero accidente, ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle imprese riducendo le sanzioni in misura proporzionale al grado di effettiva implementazione delle innovazioni proposte”.

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