Non si possono profilare, senza un consenso esplicito, gusti e abitudini dei clienti per l’invio di newsletter personalizzate. Arrivano le limitazioni del Garante Privacy alla profilazione da parte di società di e-commerce: con il provvedimento odierno il Garante ha vietato ad una famosa società di vendita online di biglietti di teatro, concerti, manifestazioni sportive e prodotti di marchi celebri, il trattamento illecito dei dati di 300mila persone.
Dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità è emerso che la società raccoglieva dati personali attraverso 3 siti, di cui uno operativo in più lingue straniere destinato ad utenti di paesi Ue ed extra Ue. Il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una procedura contraria alla normativa, anche se l’utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito.
La società svolgeva anche, sempre senza consenso, un’attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate, “create” elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all’obbligo di notificazione al Garante previsto dal Codice per l’attività di profilazione, né aveva stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti.
Il Garante ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro 60 giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy. La società dovrà, in particolare, integrare l’informativa indicando le aziende o le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati per le loro finalità promozionali. Dovrà, poi, informare i soggetti, ai quali i dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver prima acquisito il consenso degli interessati.
La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione dei dati e, alla scadenza, provvedere all’immediata cancellazione o alla anonimizzazione permanente.