L’aumento delle tariffe di tlc in base a un indice dei prezzi al consumo non è una modifica contrattuale unilaterale, quindi non consente agli abbonati di recedere dal contratto. Infatti non sussiste modifica delle condizioni contrattuali quando le condizioni generali prevedono la possibilità di aumentare le tariffe in relazione ad un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. Lo precisa la Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza odierna che interviene nella controversia tra un’Associazione dei consumatori e Telekom Austria.Secondo la direttiva europea sul servizio universale, gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica hanno il diritto di recedere dal loro contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali.
La controversia su cui interviene la Corte è quella tra un’Associazione di consumatori austriaca (il Verein für Konsumenteninformation) e la A1 Telekom Austria, un fornitore di servizi di telecomunicazione in Austria. Secondo l’Associazione, la A1 Telekom Austria avrebbe impiegato clausole illecite nei contratti conclusi con i consumatori, poiché le condizioni generali predisposte prevedono che gli abbonati non possano recedere dal loro contratto qualora le tariffe siano adeguate in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich).
La Corte precisa che tale adeguamento tariffario non costituisce una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi della direttiva poiché il legislatore dell’UE ha riconosciuto che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare prezzi e tariffe dei loro servizi. Inoltre, la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali proposte dalla A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. Tale adeguamento che, come previsto dal contratto, si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico e derivante da decisioni e meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto come determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.
Di conseguenza, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, essa non può essere qualificata come modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi della direttiva.