Maggiore informazione e consulenza al consumatore quando stipula polizze assicurative: il Parlamento Europeo ha votato oggi in Plenaria l’aggiornamento delle norme in materia d’informazione e di consulenza offerte dal personale di vendita. La vendita delle polizze assicurative sarà più facile e sicura grazie all’introduzione di nuovi requisiti a tutela dei consumatori simili per tutti i canali distributivi. Previste alcune eccezioni. Le novità devono essere fornalmente approvate dagli Stati membri, che avranno 2 anni di tempo per renderle effettive.

Gli agenti assicurativi dovranno registrarsi presso l’autorità competente nel proprio Stato membro d’origine. Gli intermediari e le compagnie assicurative dovranno fornire ai clienti la loro identità, i contatti e il registro nel quale sono stati iscritti. Dovranno inoltre stipulare polizze assicurative contro i reclami per negligenza con una copertura di almeno 1.25 milioni di euro da applicare a ogni reclamo, e un totale di 1.85 milioni di euro l’anno per tutti i reclami.

Per proteggere i clienti da una possibile incapacità finanziaria di un distributore di assicurazioni a coprire un premio o una richiesta d’indennizzo, gli intermediari dovranno adottare misure adeguate. Una misura potrebbe essere, ad esempio, prevedere una capacità finanziaria permanente pari al 4% della somma di tutti i premi annuali pervenuti, e mai inferiore a 18.750 euro.

Gli acquirenti di una polizza dovranno essere informati sul tipo di remunerazione stabilita per il venditore, il quale dovrà inoltre rivelare al cliente qualsiasi conflitto d’interesse. Inoltre, gli accordi sui loro compensi non dovrebbero contenere incentivi che suggeriscano uno specifico prodotto assicurativo quando un altro tipo di contratto soddisferebbe meglio le esigenze del cliente.

Prima di firmare un contratto assicurativo contro i danni, a tutti gli acquirenti devono essere forniti, senza spese, documenti informativi sul prodotto. Tali documenti devono contenere, in modo chiaro e semplice, informazioni sul tipo di assicurazione, gli obblighi derivanti dal contratto, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento e i premi. Simili obblighi sono già previsti per i prodotti assicurativi sulla vita.

Eccezioni: le norme non si applicheranno quando l’assicurazione è complementare alla fornitura di beni o servizi e copre il rischio di danneggiamento o furto, o quando l’importo del premio pagato per il prodotto assicurativo non supera i 600 euro su base annua.

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