La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti a sostegno degli agricoltori europei, chiarendo il modo in cui essi possono, a determinate condizioni, cooperare per vendere congiuntamente olio d’oliva, carni bovine e seminativi senza infrangere le regole di concorrenza dell’UE. Il valore di tali mercati è di oltre 80 miliardi di euro all’anno!.

I nuovi orientamenti sono un manuale destinato agli agricoltori in cui si spiega come essi possono organizzarsi per vendere congiuntamente olio d’oliva, carni bovine e seminativi nel rispetto delle regole di concorrenza dell’UE. L’obiettivo è quello di garantire che gli agricoltori europei possano lavorare insieme per rimanere competitivi e beneficiare di un maggior potere contrattuale nei confronti degli acquirenti.

Gli orientamenti riguardano tre deroghe volte a migliorare l’efficienza che consentono ai produttori di olio d’oliva, carni bovine e seminativi di vendere congiuntamente e di determinare congiuntamente prezzi, volumi e altre condizioni di vendita tramite organizzazioni riconosciute, nel rispetto di determinate condizioni (articoli 169, 170 e 171 del regolamento OCM). In particolare:

  • tali organizzazioni devono garantire agli agricoltori significativi guadagni in termini di efficienza fornendo attività di sostegno diverse dalla vendita (ad esempio, stoccaggio, trasporto e distribuzione) e
  • i volumi commercializzati da una determinata organizzazione non devono superare determinate soglie (il 20% del mercato rilevante dell’olio di oliva e il 15% del mercato nazionale delle carni bovine e dei seminativi).

I nuovi orientamenti aiuteranno sia gli agricoltori a conformarsi a tali requisiti sia le autorità garanti della concorrenza e le autorità giudiziarie degli Stati membri ad applicare le nuove regole. In particolare, essi:

  • forniscono una definizione/indicazione chiara del tipo di attività che consentono di generare i guadagni significativi in termini di efficienza richiesti per beneficiare della deroga e riportano esempi specifici di situazioni in cui tali attività possono generare tali significativi guadagni;
  • contengono indicazioni su come calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni degli agricoltori e su come verificare che tali volumi non superino le soglie, tenendo conto in particolare delle variazioni naturali nel tempo;
  • spiegano come tener conto di eventuali circostanze eccezionali, ad esempio una catastrofe naturale, per calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni degli agricoltori e
  • indicano chiaramente le situazioni in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono applicare le clausole di salvaguardia previste dal regolamento OCM.

In circostanze eccezionali, se esiste un rischio di ricaduta negativa sul mercato in generale, la clausola di salvaguardia permette alle autorità garanti della concorrenza di decidere che le vendite comuni di un’organizzazione degli agricoltori vadano riesaminate o non debbano avere luogo.

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