L’Italia si è adeguata subito alle nuove regole sul bail in, ma non a quelle sui mancati rimborsi dei conti correnti. Il nostro Paese deve integrare al più presto le garanzie dei depositi bancari, rivedendo gli standard finanziari degli istituti di credito e i tempi massimi di rimborso. Lo chiede la Commissione UE, avviando la prima fase di procedura di infrazione per il mancato recepimento delle norme in materia di Unione bancaria.
La data entro cui adeguarsi era il 3 luglio 2015.
La Commissione Ue ha inviato oggi una lettera all’Italia e ad altri 17 Stati membri per contestare a tutti il mancato recepimento della direttiva sullo schema di garanzia dei depositi, la numero 49 del 2014 sulal cosiddetta Unione bancaria.
Sul principio del bail in, in base al quale i privati devono essere coinvolti nella fase di salvataggio delle banche in crisi, l’Italia si è messa in regola in tempo, con l’emanazione di una serie di decreti legislativi a inizio settembre.
Non ha fatto ancora nulla, invece, sulla parte che riguarda i sistemi di garanzia dei depositi, che servono ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di loro indisponibilità. Scopo dell’Unione Bancaria è quello di eliminare alcune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, per facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio. Per questo Bruxelles ha previsto requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia: i mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti. Un livello che garantisce la sostenibilità del sistema. Inoltre, viene prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento dei rimborsi in caso di insolvenza, arrivando ad assicurare che il denaro arrivi a destinazione in 7 giorni lavorativi, al posto degli attuali 20. L’ammontare della copertura deve essere pari a 100mila euro per depositante. Ad essere tutelato, infatti, è la persona, non il conto corrente.