Dalla Corte di Cassazione è arrivata una sonora bocciatura delle clausole che molte compagnie assicuratrici prevedono nelle condizioni generali di contratto per la riscossione delle polizze vita. Si tratta di richieste dalla “manifesta vessatorietà”: sono quelle con cui le compagnie impongono di sottoscrivere la domanda su un modulo apposito predisposto dall’assicuratore e, di produrre una relazione medica e la cartella clinica, di produrre l’originale della polizza.

Nella sentenza n. 17024/2015 di agosto la Corte di Cassazione ha esaminato le condizioni generali di contratto che prevedevano, per il pagamento dell’indennizzo di una polizza vita caso morte, che il beneficiario dovesse sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore e presso l’agenzia di competenza; produrre il certificato di morte; produrre una relazione medica sulle cause della morte scritta da un medico su un modulo predisposto dall’assicuratore; produrre una dichiarazione del medico autore della relazione nella quale questi attesti di avere “personalmente curato le risposte”; produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dal portatore di rischio; produrre un atto notorio”riguardante lo stato successorio” della persona deceduta e ancora l’originale della polizza. Sono clausole bocciate dalla Cassazione che nella sentenza scrive: “Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo”.

La previsione per cui bisognerebbe fare la domanda sul modulo dell’assicuratore, spiega la Cassazione, “si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l’intera materia delle obbligazioni”. Quella per cui la richiesta di indennizzo va presentata nell’agenzia di competenza, prosegue la Corte, “viola addirittura la libertà personale e di movimento del beneficiario, imponendogli di fatto una servitù personale senza nessun beneficio o vantaggio per l’assicuratore”. Bocciata la richiesta di una relazione medica perché causa un “non irrilevante onere economico” nonché dà al beneficiario l’onere, che non ha, di documentare le cause del sinistro. Bocciata la richiesta di presentare le cartelle cliniche della persona deceduta perché questa richiesta “per un verso è di sconfinata latitudine, in quanto – non ponendo limiti temporali – facoltizza l’assicuratore, in teoria, a domandare sinanche cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio in gioventù o comunque molti anni prima del decesso; per altro verso addossa al beneficiario l’onere economico di estrazione delle relative copie, e l’onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza”. La previsione per cui si dovrebbe produrre l’originale della polizza è anch’essa “inutilmente gravosa” perché l’assicuratore ne è già in possesso e perché “per evitare pagamenti erronei l’unica esigenza dell’assicuratore è accertare l’identità personale del richiedente l’indennizzo, fine per il quale il possesso della polizza è irrilevante”.

La Corte ha sentenziato che un consumatore non può essere obbligato a comunicare mediante uno specifico modulo, poiché ciò viola il principio della libertà di forma delle comunicazioni. Il beneficiario, inoltre, non è obbligato a rivolgere la sua richiesta all’ufficio competente interno alla compagnia, e le compagnie non hanno più il diritto di richiedere la cartella clinica. Il beneficiario deve soltanto comprovare la morte dell’assicurato, mentre l’obbligo di provare un’eventuale esclusione della copertura assicurativa è in capo alla compagnia assicuratrice. Inoltre, le compagnie non possono richiedere il testamento o la dichiarazione di eredità, poiché il diritto alla riscossione del capitale del beneficiario non è legato al diritto all’eredità, rendendo superfluo un simile onere. Il beneficiario, infine, non è tenuto a consegnare l’originale della polizza, poiché la compagnia assicuratrice può constatare l’identità del beneficiario senza troppe difficoltà. Come ha concluso la Corte suprema, le clausole dichiarate nulle non avevano alcun reale vantaggio per l’assicuratore, se non quello di “frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo”. La decisione è rilevante anche in quanto comprende principi applicabili anche a tipi di polizza diversi da quelli del ramo vita. Alle AA.CC. si conoscono molti casi in qui le Compagnie continuano a richiedere documentazione non necessaria, per protrarre la liquidazione del sinistro. Questa sentenza lascia sperare che le clausole ritenute vessatorie spariscano dai contratti e che i Consumatori ottengano le liquidazioni delle somme in tempi più rapidi”.

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