Il vettore aereo deve indennizzare i passeggeri anche se il volo è stato annullato per problemi tecnici imprevisti: problemi tecnici e guasti non rappresentano di per sé eventi eccezionali che possono far evitare la compensazione. Il vettore può invece essere sollevato dall’obbligo di indennizzo per problemi che risultino da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo dei voli oppure da atti di terrorismo o di sabotaggio. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il diritto dell’Unione europea prevede che il vettore aereo, in caso di annullamento di un volo, sia tenuto a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione in denaro (da 250 a 600 euro); questa invece non è dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. La pronuncia della Corte scaturisce dalla richiesta presentata dal Tribunale di Amsterdam e relativa al caso di una viaggiatrice che aveva la prenotazione di un biglietto aereo per un volo operato dalla KLM da Quito (Ecuador) con destinazione Amsterdam (Paesi Bassi). L’aereo è però atterrato ad Amsterdam con 29 ore di ritardo. Secondo la KLM, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, ovvero a una concomitanza di problemi: due pezzi erano difettosi, segnatamente la pompa del carburante e l’unità idromeccanica. Tali pezzi, che non erano disponibili in loco, avrebbero dovuto essere trasportati in aereo da Amsterdam per essere poi montati nell’aereo. La KLM ha fatto poi presente che i pezzi difettosi non avevano superato la loro durata media e che il fabbricante non aveva fornito alcuna indicazione specifica nel senso che avrebbero potuto verificarsi guasti dopo un certo periodo di utilizzo. Il Tribunale ha dunque chiesto alla Corte se questi problemi, non dipendenti da carenze di manutenzione, rientrino nella nozione di “circostanze eccezionali”.

Secondo la Cgue, i problemi tecnici possono rientrare in circostanze eccezionali ma “le circostanze che si accompagnano all’insorgere di tali problemi possono essere qualificate «eccezionali» unicamente se sono collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo. Tale sarebbe il caso, secondo la Corte, in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo, o una competente autorità rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli. Così si sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo”.

I vettori aerei devono continuamente far fronte a problemi tecnici legati al funzionamento degli aerei e “i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali»”. Secondo la Corte, il guasto causato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi rappresenta un evento inaspettato ma rimane “intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile.

Pertanto, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti. D’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche”. Insomma: tutto rientra nel normale svolgimento delle attività di volo. Di conseguenza, conclude la Corte, un problema tecnico come quello invocato nella causa “non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali»”. Il vettore può comunque chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi.

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