La normativa italiana potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea nel momento in cui impedisce, nei casi di frode grave in materia di Iva, di infliggere sanzioni effettive e dissuasive a causa di una prescrizione troppo breve. Se così, il giudice italiano “deve all’occorrenza disapplicare il regime della prescrizione complessiva in esame”. È quanto ha detto oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte si è pronunciata su un complesso caso di “frodi carosello” che finisce per impedire “sanzioni effettive e dissuasive” a causa di termini di prescrizione troppo brevi.

Il caso riguarda un procedimento penale nel quale alcune persone sono state accusate, fra il 2005 e il 2009, di aver organizzato “un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale gli imputati hanno posto in essere operazioni fraudolente note come «frodi carosello». Grazie a società interposte e a falsi documenti, tali persone avrebbero acquistato bottiglie di champagne in esenzione da IVA – spiega la Corte – Queste operazioni avrebbero consentito a una società, denominata Planet, di acquistare tali bottiglie a prezzo inferiore a quello di mercato, in tal modo falsando quest’ultimo”.

Il meccanismo è piuttosto complesso ma avrebbe comunque portato a una serie di dichiarazioni annuali Iva fraudolente. Una parte dei reati per i quali si è preceduto si è estinta per effetto della prescrizione, mentre altri risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, spiega la Corte, “senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento. In Italia, una situazione del genere non è inconsueta – prosegue la Corte – a causa della peculiarità del diritto italiano, che permetteva, dalla data dei fatti, una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata (ossia, nella fattispecie, per un tempo compreso tra i 7 e gli 8 anni, in totale, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in cassazione)”. Ne consegue che le persone sospettate di aver commesso una frode in materia di Iva potranno beneficiare di “un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione”.

La Corte Ue si è pronunciata perché “il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento, ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione”.

Oggi la Corte ricorda prima di tutto che “secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione”. E spiega: “Il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Così, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive. Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così sembra essere, poiché il diritto italiano non prevede alcun termine di prescrizione assoluto per il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco”. Se il giudice italiano dovesse ravvisare dunque una violazione dell’articolo 325, “sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse”.

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