E’ contraria al diritto europeo la legge italiana n. 8/2013, che vieta il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi quando questi prodotti non riportano indicazioni relative al loro paese d’origine. A dirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisando che la direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri sull’etichettatura dei materiali usati nelle calzature, mira a definire un sistema comune per non creare ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione.

La Corte si esprime sul caso sollevato nel 2013 dalle associazioni di categoria UNIC e Uni.co.pel che hanno chiesto al Tribunale di Milano misure cautelari nei confronti delle società che hanno messo in commercio sul territorio italiano calzature prodotte in paesi terzi, quali la Cina (come indicava l’etichetta in plastica sulla suola esterna) e recanti sulla suola interna la denominazione generica, in lingua italiana, “pelle” o “vera pelle”, senza nessuna indicazione del paese d’origine del prodotto.

Secondo le associazioni di categoria il consumatore sarebbe indotto in errore in merito all’origine del cuoio, attribuendogli erroneamente un’origine italiana a causa del marchio italiano apposto sul prodotto.

La Corte ha precisato che la direttiva 94/11 sull’armonizzazione delle legislazioni è considerata un mezzo idoneo a sopprimere questi ostacoli al libero scambio.: non impone requisiti minimi per l’etichettatura dei materiali utilizzati nelle calzature, bensì prevede norme tassative. Essa compie un’armonizzazione esauriente per quanto riguarda il contenuto dei soli obblighi di etichettatura dei materiali utilizzati nei principali elementi delle calzature i quali, una volta soddisfatti, fanno scattare il divieto per gli Stati membri di ostacolare il commercio di questi articoli. Essa prevede inoltre che l’etichettatura delle calzature deve unicamente far risultare informazioni relative al materiale utilizzato per la loro fabbricazione. Non prevede affatto un obbligo di indicare il paese d’origine del cuoio, quale imposto dalla normativa italiana nel procedimento principale.

Di conseguenza, gli Stati membri non hanno il diritto di adottare prescrizioni più rigorose. Essi possono consentire che “informazioni scritte supplementari” vengano “apposte se del caso sull’etichettatura”, ma non possono vietare od ostacolare l’immissione sul mercato di calzature conformi alla direttiva.

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