Si continua a parlare del caso De Luca, il neo eletto Presidente della Regione Campania. A intervenire è l’Antitrust che, chiamata in causa da alcuni parlamentari del M5S, precisa il “non luogo a provvedere” sul profilo dell’incandidabilità, perché esula dalle competenze attribuite all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dalla legge applicabile alla materia (d. lgs. n.235/2012).
Nella risposta l’Autorità ricorda di essere già intervenuta nei confronti di Vincenzo De Luca con delibera 28 novembre 2013, “accertando la situazione di incompatibilità allora esistente fra il suo incarico di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti e la contestuale carica di Sindaco del comune di Salerno”.
Rispetto alle norme su incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, la nota riferisce che “l’Autorità non è competente ad applicare le previsioni del d. lgs. N.235/2012 e che l’adozione delle misure di attuazione di tale decreto, inclusa la sospensione, è di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali”. Per quanto riguarda, inoltre, il riferimento alla legge n.190/2012 su inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nella risposta si legge che la competenza dell’Antitrust a vigilare sui conflitti di interessi riguarda soltanto le “cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo”.
Quanto poi all’ipotesi di un conflitto di interessi in capo a Matteo Renzi nella vicenda in questione, l’Autorità sostiene che “ciò non costituisce alcuna violazione della normativa vigente, sia con riguardo alla presunta incompatibilità tra la carica di Presidente del Consiglio e quella di Segretario nazionale del partito che con riguardo a un’asserita situazione di conflitto di interessi”. La legge n.215/2004 (cosiddetta legge Frattini), infatti, “prevede la sussistenza del conflitto d’interessi nei soli casi – non verificatisi nella situazione in esame – di adozione o partecipazione all’adozione di un atto ovvero di omissione di un atto dovuto da parte del titolare di carica di governo nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, che possa avere un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica e/o dei suoi congiunti, con danno per l’interesse pubblico”. A parere dell’Antitrust, infine, “l’incarico di Segretario di partito ricoperto dal dott. Matteo Renzi non configura un’ipotesi di incompatibilità con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri”.