Da lunedì è possibile presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Per ogni bimbo lo Stato riconosce un contributo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino. Chi può richiederlo e quali sono i requisiti?

Possono farne richiesta i genitori cittadini italiani, ma anche i membri di uno Stato dell’Unione europea o di uno Stato extracomunitario se risiedono in Italia e se possiedono il permesso di soggiorno. L’agevolazione è valida soltanto per i genitori che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Per ottenere il bonus bisogna essere in condizioni economiche sfavorevoli. Se l’Isee non supera i 7.000 euro annui l’importo è raddoppiato, ma si parla pur sempre di 160 euro al mese. Il bonus bebè spetta ai figli nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo è nato alle 11:59 del 31 dicembre 2014 i neo genitori non ha diritto all’agevolazione. Inoltre l’assegno verrà versato fino al terzo compleanno o, in caso di adozione, fino al terzo anno in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia. È assolutamente necessario, però, che rimangano invariati i requisiti richiesti per accedere al bonus bebè.

Come ottenere il bonus? Bisogna fare una richiesta compilando una domanda online sul sito dell’Inps e inviandola, in via telematica, all’Istituto se si possiede il codice PIN, oppure rivolgendosi ad un Caf, un patronato o un intermediario abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e a trasmetterlo direttamente all’Istituto. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l’entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l’Inps provvederà a verificare se possiedi i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità.

Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2015, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest’ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa. Il bonus dura tre anni, ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus, l’Inps ne sospende l’erogazione.

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