Maggiore protezione per i Turisti che acquistano su Internet i pacchetti vacanza, ovvero soluzioni combinate di viaggi: oggi i Ministri del Consiglio Competitività dell’UE hanno raggiunto un accordo politico su nuove regole che estendono la tutela della direttiva UE sui viaggi tutto compreso (che risale al 1990) ai 120 milioni di Consumatori che prenotano forme di viaggio combinato, ad esempio volo + albergo + noleggio auto su un sito web.

Ci sarà sempre una protezione sia che i servizi di viaggio siano pubblicizzati come pacchetti sia offerti a un prezzo totale o inclusivo. Ci saranno meno oneri amministrativi, transazioni transfrontaliere più facili e la certezza del diritto.

Ma a beneficio dei viaggiatori vengono introdotti anche altri diritti rafforzati:

  • Informazioni più chiare: gli operatori devono fornire ai viaggiatori informazioni comprensibili sul pacchetto e sulla protezione di cui godono in base alle norme sui pacchetti vacanza, anche per quanto riguarda prezzi e i possibili costi aggiuntivi.
  • Prezzi più equi e più prevedibili: se l’organizzatore del pacchetto intende aumentare il prezzo oltre l’8%, il viaggiatore ha diritto di cancellare gratuitamente la propria vacanza. Il commerciante è inoltre tenuto a trasmettere le riduzioni di prezzo al consumatore.
  • Estensione del diritto di annullamento: annullamento gratuito prima della partenza, in caso di calamità naturali, guerre o altre situazioni gravi alla destinazione. I viaggiatori che usufruiscono di un pacchetto potranno inoltre annullare la loro vacanza, per qualsiasi motivo, pagando una penale ragionevole.
  •  Chiara identificabilità della parte responsabile, che deve farsi carico del problema se qualcosa va storto. La responsabilità ricadrà sull’organizzatore del pacchetto in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri potranno inoltre rendere responsabile il rivenditore.
  • Responsabilità trasparente per errori di prenotazione: gli operatori saranno responsabili in modo chiaro per errori di prenotazione in relazione ai pacchetti e all’organizzazione del viaggio collegata.
  • Chiarezza sui diritti essenziali dei consumatori: l’organizzatore è tenuto a assistere i viaggiatori in difficoltà, per esempio con le informazioni su servizi sanitari e assistenza consolare, e a contribuire a organizzare piani di viaggio alternativi. Ad esempio, i viaggiatori avranno il diritto di alloggio per tre notti, se il viaggio di ritorno non può essere effettuato nei tempi previsti in caso di disastro naturale.
  • Garanzie di rimborso e rimpatrio: se l’organizzatore del pacchetto fallisce, queste garanzie si estenderanno alle modalità di viaggio collegate. I facilitatori di tali modalità, come ad esempio le compagnie aeree, saranno obbligati a stipulare una protezione sull’insolvenza, garantendo rimborsi e rimpatrio in caso di fallimento.

Ora la palla passa al Parlamento europeo che voterà in plenaria nel mese di giugno per confermare l’accordo tra le istituzioni UE!

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