Il ricongiungimento familiare di coniugi, cittadini di paesi terzi dell’UE, può in linea di principio essere subordinato al superamento di un esame di lingua e cultura del paese di destinazione, ma in circostanze di particolare difficoltà deve essere possibile l’esenzione dall’esame. Le tasse di partecipazione all’esame non dovrebbero poi essere talmente alte da rappresentare un ostacolo al ricongiungimento familiare, perché troppo onerose. Così l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La pronuncia, relativa all’applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare, deriva dal caso sollevato dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Questi infatti subordinano il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi al superamento, da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento e prima dell’ingresso nel paese, di un esame di integrazione, volto a dimostrare il possesso di conoscenze di base della lingua neerlandese nonché conoscenze di base della cultura del paese. C’è un’esenzione prevista per i casi di grave impedimento fisico o psichico ovvero nei casi più difficili, mentre sono esenti dall’obbligo i cittadini di alcuni paesi quali Canada e Stati Uniti. L’esame si paga: viene ammesso solamente colui che abbia provveduto al versamento della tassa di partecipazione pari a 350 euro, che va pagata di nuovo se l’esame viene ripetuto. Ai fini della preparazione all’esame i Paesi Bassi offrono un pacchetto autodidattico in diciotto lingue al prezzo una tantum di 110 euro. Tutto questo, chiede il Raad van State olandese, è compatibile col diritto dell’Unione?
Nelle conclusioni odierne l’avvocato generale Juliane Kokott sostiene che l’esame di integrazione rappresenta una misura di integrazione, in linea di principio, ammissibile ai sensi della direttiva. E spiega: “L’apprendimento della lingua costituirebbe un presupposto essenziale ai fini dell’integrazione. Le conoscenze linguistiche non solo migliorerebbero le prospettive di cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro, bensì consentirebbero loro altresì di poter autonomamente chiedere aiuto nel paese ospitante in situazioni di bisogno. Conoscenze di base della cultura del paese ospitante permetterebbero inoltre a coloro che si avvalgano del ricongiungimento di prendere dimestichezza con le regole base della convivenza, il che potrebbe contribuire ad evitare malintesi e violazioni della legge”. La misura viene considerata adeguata perché sono previste conoscenze linguistiche elementari.
In circostanze particolari, o particolarmente difficili, dovrebbe però essere possibile avere l’esenzione dall’esame. Secondo l’avvocato generale, “la normativa neerlandese sarebbe tuttavia sproporzionata e incompatibile con la direttiva qualora l’esame di integrazione venisse imposto anche in situazioni in cui ciò non sia ragionevole, in considerazione della situazione personale di colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare ovvero qualora, per circostanze particolari del singolo caso, sussistano motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato superamento dell’esame”.