Pronti, partenza, via. L’Agenzia delle Entrate, dopo il via libera ottenuto dal Garante Privacy, ha definito le modalità tecniche che consentiranno di accedere al 730 precompilato nel rispetto di stringenti standard a tutela di privacy. Dal 15 aprile lavoratori dipendenti e pensionati, che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730) riceveranno la dichiarazione precompilata. Insieme ad essa l’Agenzia fornirà al contribuente, o al suo delegato, l’elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte.

Per quanto riguarda sostituti d’imposta, CAF e professionisti, per ricevere i 730 precompilati degli assistiti dovranno acquisirne prima la delega e formulare online una specifica richiesta.

Ciascun contribuente, infatti, potrà scegliere se accedere alla proprio 730 precompilato direttamente oppure se delegare il proprio sostituto d’imposta, un Caf o un professionista abilitato. In caso di accesso diretto, al contribuente basterà inserire le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o quelle dispositive rilasciate dall’Inps. Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. Anche il contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal caso, può versare le somme eventualmente dovute con l’F24, che sarà reso disponibile già compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso. Il contribuente potrà, inoltre, consultare la dichiarazione presentata e l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile, oltre che ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica valido.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

A partire dal 1° maggio i Cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con il numero di protocollo telematico del file inviato. Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l’effettuazione delle trattenute direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell’area autenticata, sia via email. Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all’Agenzia il codice fiscale dell’interessato. In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicandone l’assenza o, in alternativa, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

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