VADEMECUM OPERATIVO

Rif. Sovraidebitamento_POSSIBILITÀ DI ESDEBITAZIONE_ Lg. 27.01. 2012, n. 3 e ss.mm. – Lg. 17.12.’12 n. 221 artt. da 6 a 16

Piano del Consumatore, ovvero una ristrutturazione del debito commisurata alla situazione reale e attuale che può consentire di liberarsi di una parte dei propri debiti.

Per poter sottoporre il piano medesimo al Tribunale, che lo deve omologare, è necessario seguire rigorosamente il protocollo disciplinato dalla Legge 3/12,come modificata dal decreto Sviluppo-bis (Dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), articoli da 6 a 16,

il cui fine resta l’ottenimento a stralcio di una parte dell’indebitamento ed il pagamento del residuo dilazionato negli anni.

Per il Cittadino debitore si rende necessario compilare un modulo corredato di tutta la documentazione necessaria ad istruire la pratica.

Il ruolo del ns. Operatore giuridico sarà quello di predisporre una generica istanza, che presenterà la Segreteria reg.le MDC a nome dell’associato, sulla base della quale il Giudice fisserà un’udienza (a cui va solo il Consumatore).

La valutazione sulla fattibilità non viene fatta né dall’avvocato né da consulenti dello stesso, in quanto la sostenibilità e l’elaborazione di Piani di ristrutturazione vengono fatte dall’Organismo di Composizone della Crisi che verrà nominato dal Giudice.

Il Giudice difficilmente accetta ipotesi di Piano di ristrutturazione laddove risulti che il Consumatore “colpevolmente” si trova in situazioni da sovraindebitamento.

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