Per favorire la ripresa del mercato immobiliare il Notariato rilancia l’attenzione sul rent to buy, il contratto che fa da ponte fra locazione e compravendita, e pubblica online un decalogo informativo dedicato ai Cittadini per orientarli su questa modalità di acquisto, nel quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone. E dopo un certo periodo di tempo può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.

In un incontro con Agenzia delle entrate, Ministero dei trasporti, banche, costruttori e mondo accademico, il Notariato ha infatti puntato l’attenzione su questa forma di contratto che dovrebbe incoraggiare la ripresa del mercato immobiliare. Oggi a Milano il Notariato ha infatti presentato, in occasione di un convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano, uno schema contrattuale idoneo per il rent to buy, per agevolare operativamente l’applicazione dell’istituto, e un decalogo informativo per i Cittadini per orientarli ed informarli su questa modalità di acquisto.

Si tratta di un tipo di contratto in cui si fondono, spiega il Notariato nella guida ai Cittadini, un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile (e che può essere applicato a qualsiasi immobile, dagli appartamenti alle cantine, dai negozi ai terreni). Spiega il Notariato: “Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni”.

Col rent to buy, dunque, viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile la possibilità di conseguire da subito il godimento dell’immobile individuato, con pagamento di un canone periodico e di rinviare ad un momento successivo l’acquisto vero e proprio dell’immobile e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

Il legislatore, spiega il Notariato, ha introdotto il rent to buy con il decreto Sblocca Italia (art. 23 del D.L. 133/2014) che ha previsto la possibilità di trascrivere il contratto nei Registri Immobiliari per il periodo di durata del rent to buy, ma comunque non superiore a 10 anni.  “La trascrizione vale come una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile – spiega il Notariato – Di conseguenza, non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo. Dal momento della trascrizione del rent to buy, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti”. Poiché non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario, serve comunque l’aiuto di un professionista.

Sul sito del Notariato c’è online un vademecum che spiega, con un linguaggio semplice, tutto quello che c’è da sapere sul rent to buy: vantaggi e svantaggi sia per il venditore, sia per l’acquirente e quali sono le tutele previste dalla legge.

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