Nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica dei biglietti aerei, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.
Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa. Ciò consente ai clienti un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori.
Così la Corte di giustizia delle comunità europee esprimendosi in via pregiudiziale su una controversia pendente dinanzi alla Corte federale suprema tedesca.
Il giudice tedesco, infatti, è stato adito dalla Air Berlin dopo che l’azione inibitoria proposta dall’Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori è stata accolta nei due primi gradi di giudizio. L’Unione federale contestava, a ragione, le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin quale vigente nel novembre 2008.
Una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione presentava in una tavola riassuntiva i possibili collegamenti.
Il prezzo finale per persona era indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato dalla Air Berlin ovvero per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava.
A parere dell’Unione federale, tale pratica non rispetta i requisiti imposti dal diritto dell’Unione quanto alla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei