La Tari viene applicata in modo “iniquo” da diversi Comuni. Questa la conclusione cui giungono diverse AA.CC., che hanno analizzato l’applicazione della tassa sui Rifiuti giungendo alla conclusione che questa “lascia molte perplessità visto il modo iniquo con cui viene applicata dai diversi Comuni”. Per questo alcune associazioni hanno deciso di scrivere alle Istituzioni per chiedere chiarimenti su soggettività passiva, superficie tassabile e contemporaneo assoggettamento di prima e seconda casa.

Buona parte dei Comuni italiani hanno contravvenuto alla normativa che detta le regole per la Tari (quella prevista dalla Legge di Stabilità 2014, parzialmente integrata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014). Nei loro regolamenti molti Comuni prevedono che: i soggetti passivi nelle seconde case siano anche soggetti diversi dai titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, facendo sì che il soggetto tassabile sia non solo il proprietario ma il suo nucleo familiare e quindi gli eventuali occupanti; la superficie tassabile sia quella indicata negli uffici catastali senza la riduzione all’80%; i proprietari delle seconde case siano produttori di rifiuti contemporaneamente sia nel Comune di residenza (prima casa) sia nel Comune nel quale si detiene una seconda casa, applicando allo stesso soggetto la tariffa intera tanto della quota fissa quanto di quella variabile, come se fosse residente contemporaneamente in due Comuni e producesse i rifiuti contemporaneamente nei due Comuni.

Ognuno di questi aspetti presenta dei problemi. Sul primo punto, ad esempio, nel caso di seconda casa, i Comuni avrebbero dovuto prevedere la soggettività passiva solamente ed esclusivamente in capo ai proprietari o locatari di alloggi per più di sei mesi nell’arco di un anno solare. Non è previsto che, nel caso di unico soggetto titolare proprietario, possa essere inserito necessariamente anche l’eventuale coniuge, applicando la tariffazione al nucleo familiare e non più al soggetto titolare del diritto di proprietà”. Sulla superficie imponibile o tassabile, la maggior parte dei Comuni, pur essendo a conoscenza della misurazione catastale degli immobili (avvenuta in base alla normativa fissata dal DPR 23/03/1998 n. 138), tassano la superficie catastale al 100% anziché all’80%, in quanto ritenuta più conveniente di quella calpestabile. A questo si aggiunge poi la terza criticità: È assurdo che si debbano pagare due quote tariffarie legate alla produzione di rifiuti contemporaneamente in due Comuni diversi, pur beneficiando di un solo servizio: i Comuni che ospitano i due immobili –dovrebbero dividersi i periodi di tempo durante i quali il soggetto passivo ha potuto o può produrre i rifiuti. Inoltre, anche se che il comma 659 – della legge succitata − prevede una riduzione, i soggetti passivi delle seconde case, non essendo titolari di espressione di voto in quel determinato Comune, vengono assoggettati alle massime tariffazioni come è successo anche per l’IMU.

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