I servizi di trasporto sanitario d’urgenza e di emergenza possono essere affidati in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato, se si perseguono gli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio: questo il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea interpellata sull’assetto del trasporto sanitario deciso da una Asl della Regione Liguria.

Nel 2010 la Liguria ha concluso un accordo quadro con diverse associazioni nazionali di pubblica assistenza (Anpas, Cipas e Croce Rossa Italiana) che rappresentano le associazioni locali di volontariato per regolamentare i rapporti con le aziende sanitarie e ospedaliere. Applicando l’accordo, l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 ha stipulato convenzioni per il trasporto sanitario di urgenza ed emergenza con le associazioni aderenti all’Anpas senza gara d’appalto. Le cooperative San Lorenzo e Croce Verde Cogema hanno quindi chiesto l’annullamento di tali convenzioni. E il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di Giustizia chiedendo se le disposizioni del diritto dell’Unione su appalti pubblici e di concorrenza ammettano una normativa nazionale che permette alle amministrazioni locali di affidare la fornitura dei servizi di trasporto sanitario in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi forma di pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, le quali ricevono unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché di una frazione delle spese generali.

La Corte di Giustizia parte dalla considerazione che la direttiva sugli appalti pubblici si applica agli appalti pubblici di servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza e rileva che un sistema di convenzioni come quello instaurato dalla Regione Liguria conduce ad un risultato contrario agli obiettivi della libera circolazione dei servizi e ostacola l’apertura più ampia possibile degli appalti pubblici ad una concorrenza non falsata. Allo stesso tempo, però, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione rispetta la competenza degli Stati membri a configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali e parimenti i principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza che sono alla base delle modalità di organizzazione del servizio di trasporto sanitario della Regione Liguria.

Di conseguenza, stabilisce oggi la Corte, “gli obiettivi di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico ed ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane possono giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi”. Rispettando dunque determinate condizioni, lo Stato può dunque ritenere che “il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio di trasporto sanitario d’urgenza e consenta di controllare i costi legati a tale servizio.

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